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Elettrosmog.Illegittimità diniego installazione di SRB a meno di 1 Km dalle zone mediamente abitate
Giurisprudenza Amministrativa TAR
TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 2461, del 13 maggio 2013Elettrosmog.Illegittimità diniego installazione di SRB a meno di 1 Km dalle zone mediamente abitate
Ai Comuni non spetta disciplinare, nei 
loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con
 limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una 
diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e 
ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare
 aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte 
esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al 
Comune è consentito solo (ai sensi dell’art. 8 co. 6 L. 35/2001) 
regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli 
impianti” e, dettare prescrizioni volte a minimizzare l'esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici: ma, diversamente, con la 
prescrizione regolamentare in esame risulta posto un divieto 
generalizzato di installazione delle strutture di telefonia mobile, 
nonostante la loro compatibilità con tutte le zone omogenee comunali, 
stante la loro assimilazione, ai sensi dell’art. 86 D.Lgvo 259/2003, 
alle opere di urbanizzazione primaria, che, in assenza di una chiara e 
diversa ragione giustificativa, risulta palesemente volto alla tutela 
della salute umana. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02461/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03349/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3349 dell’anno 2012, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. Maurizio Ghergo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza, con i quali è legalmente domiciliato presso la Segreteria del Tar Campania-Napoli;
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. Maurizio Ghergo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza, con i quali è legalmente domiciliato presso la Segreteria del Tar Campania-Napoli;
contro
Comune di Valle di 
Maddaloni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
 Antonio Pascarella, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli,
 al v.le Campi Flegrei n. 21, presso lo studio dell’avv. Loretana Rosso;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot.n. 2785
 del 12 giugno 2012, di diniego dell’istanza autorizzatoria prot. n. 
1257 del 16.3.2012, volta alla installazione di una SRB nel Comune di 
Valle di Maddaloni – cod. sito CE 4423 (diniego fondato sull’assunto che
 il Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 
11/2012 vieterebbe l’installazione degli impianti a meno di Km. 1 dalle 
zone mediamente abitate, ed in quanto l’ente starebbe provvedendo 
all’adozione di uno specifico Piano di localizzazione);
- del presupposto 
Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli
 impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per
 la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici, e, specificamente, dell’art. 4, nonché della delibera 
di approvazione del Commissario Straordinario n° 11/2012;
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valle di Maddaloni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza 
pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e
 uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, 
notificato il 5 luglio 2012 e depositato il successivo 18 luglio, la 
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., ha esposto:
- che essa società (in 
forza di specifico accordo intercorso con la H3G s.p.a., licenziataria 
del Ministero delle Comunicazioni per l’erogazione sul territorio 
nazionale del servizio pubblico di telefonia mobile con tecnologia UMTS)
 aveva presentato al Comune di Valle di Maddaloni, in data 16.3.2012, 
un’istanza autorizzatoria (acquisita al protocollo comunale con il n. 
1257), ai sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, finalizzata, nel 
quadro della strutturazione di una autonoma rete radiomobile, alla 
realizzazione di un impianto per telecomunicazioni da ubicarsi alla via 
Sannitica, su lotto di terreno identificato catastalmente con la p.lla 
5438 del foglio 8;
- che, con nota prot. n. 
2785 datata 12 giugno 2012, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune
 di Valle di Maddaloni aveva comunicato al reiezione della presentata 
istanza autorizzatoria con la seguente motivazione: “l’art. 4 del 
Regolamento approvato con delibera del C.S. n. 11/12 prescrive il 
divieto assoluto di installare impianti nelle fasce di km. 1,0 dalle 
zone a media ed alta densità abitativa mentre l’intervento dista circa 
ml. 200,00dalla zona abitata classificata B1 dal vigente P.d.F.; 
l’intervento è previsto ad una distanza inferiore a mt. 60,00 dalla S.P.
 335 (zona D del P.d.F.); il Comune dovrà adottare il Piano di 
Installazione Comunale per coniugare l’interesse pubblico al corretto 
insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare eventuali rischi 
connessi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Tanto esposto, la società
 ricorrente ha impugnato il diniego oppostole, in uno al presupposto 
Regolamento (e, specificamente, all’art. 4), chiedendone l’annullamento 
per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa 
applicazione di legge - illegittimità derivata, con particolare 
riferimento al Decr. Leg.vo 259/2003, alla L. 36/2001, alla normativa 
comunitaria, alla L. 241/1990 – eccesso di potere per violazione del 
principio di tipicità, sviamento, illogicità manifesta, 
contraddittorietà: l’impugnato provvedimento, disponendo la sospensione 
di ogni autorizzazione in attesa dell’adozione di un Piano di 
localizzazione delle SRB, ostacolerebbe la realizzazione della rete 
nazionale di telefonia mobile voluta dalle disposizioni nazionali 
comunitarie; il Comune non potrebbe bloccare sine die la realizzazione 
degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’adozione di un 
Regolamento che disciplini le installazioni in questione; il potere 
regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ult. Comma 
della L. 36/2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare 
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non si 
potrebbe mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli 
abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 
87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
2) violazione e falsa 
applicazione di legge - illegittimità derivata, con riferimento alla 
L.36/2001, ed in particolare agli artt. 7 e 8; al Decr. Leg.vo 259/2003,
 ed in particolare agli artt. 86, 87 e 93; alla L. 166/2002, ed in 
particolare all’art. 41; al D.P.C.M. 8.7.2003 – incompetenza – eccesso 
di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per 
sviamento, difetto di presupposti, carenza e difetto di istruttoria, 
violazione del giusto procedimento: l’impugnato provvedimento 
maschererebbe la volontà di intervenire sulla disciplina della salute 
dei cittadini, compito in ordine al quale il Comune sarebbe sprovvisto 
di competenze; il Comune non potrebbe, mediante il formale utilizzo 
degli strumenti di natura edlizia-urbanistica, adottare misure 
costituenti nella sostanza una deroga ai limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici fissati dallo Stato (ovvero introdurre distanze fisse 
da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla 
permanenza prolungata di persone, o al centro cittadino);
3) violazione e falsa 
applicazione della L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., anche con 
riferimento all’art. 10 bis; del Decr. Leg.vo 259/2003; della L. 36/2001
 – illegittimità derivata – eccesso di potere per sviamento; difetto di 
istruttoria; illogicità; violazione del principio del giusto 
procedimento: nella fattispecie non sarebbe stato comunicato il dovuto 
preavviso di diniego;
4) violazione e falsa 
applicazione di legge - illegittimità derivata in relazione alla 
disciplina prevista dal Decr. Leg.vo 259/2003, con particolare 
riferimento agli artt. 4 e 86 e segg.; della L. 36/2001; del D.P.C.M 
8.7.2003; degli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione – incompetenza- 
eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto 
di istruttoria e motivazione – nullità dell’art. 4 del Regolamento che 
prevede criteri distanziali e fasce di rispetto per l’installazione 
delle SRB, e conseguente nullità del provvedimento di diniego che si 
richiama allo stesso: l’impugnato diniego sarebbe illegittimo in quanto 
le richiamate disposizioni del Regolamento comunale costituirebbero 
illegittime limitazioni alla localizzazione (poiché fondate sulla base 
di criteri distanziali generici ed eterogenei); neppure il diniego 
avrebbe potuto essere giustificato in riferimento ad esigenze di tutela 
della salute della popolazione del Comune, essendo la materia della 
salute pubblica inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici 
riservata alla competenza dello Stato; neppure si porrebbe un problema 
di distanza da strade, rientrando le installazioni de quibus tra le 
opere di urbanizzazione primaria; il criterio localizzativo stabilito 
dal Comune non sarebbe neppure rispettoso dei principi di ragionevolezza
 e di equo contemperamento degli interessi pubblici in gioco, poiché, 
precludendo del tutto il posizionamento delle installazioni in questione
 nel centro abitato, renderebbe impossibile la realizzazione di una rete
 completa di infrastrutture per telecomunicazioni;
5) IN ORDINE 
ALLADISCIPLINA GENERALE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.S. 
N. 11/12 – violazione e falsa applicazione della L. 36/2001, con 
particolare riferimento agli artt. 4 e 8; violazione del D.P.C.M. 
8.7.2003; violazione dell’art. 1 L. 59/1997 nonché del Decr. Leg.vo 
112/1998; violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 con 
particolare riferimento agli artt. 4, 86 e segg.; violazione e falsa 
applicazione della L. 241/1990 e succ. modif. e integraz.; violazione 
degli artt. 3, 41, 2 e 97 Costituzione – illegittimità deriva – 
incompetenza – eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed 
illogicità manifesta, nonché per difetto assoluto di istruttoria e 
motivazione: il codice delle comunicazioni elettroniche sarebbe stato 
emanato in attuazione di direttive comunitarie che, nella materia 
dell’installazione degli impianti di telecomunicazione, avrebbero 
stabilito, tra i criteri da seguire, quelli della semplificazione, della
 trasparenza, della non discriminazione e della tempestività; il potere 
regolamentare dei Comuni non potrebbe riguardare la tutela 
igienico-sanitaria, assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, 
di inderogabili livelli massimi di esposizione; non sarebbe possibile 
per il Comune limitare la localizzazione degli impianti di telefonia 
mobile solo in alcune zone del territorio (in particolare solo su aree 
pubbliche); il reale fine perseguito con il Regolamento del Comune di 
Valle di Maddaloni sarebbe quello della tutela della salute pubblica; 
l’art. 4 del Regolamento comunale porrebbe divieti di installazione 
illegittimi, in quanto generici ed eterogenei; l’art. 6 del Regolamento 
sarebbe pure illegittimo, in quanto richiedente il previo rilascio di un
 permesso di costruire per le SRB (mentre il titolo edilizio sarebbe 
assorbito nella autorizzazione ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003) e del 
parere ARPA (alla stregua della normativa generale invece necessario 
soltanto per l’attivazione degli impianti), nonché per il consentire la 
possibilità per l’ente pubblico di richiedere integrazioni documentali 
nel termine di gg. 30 (anziché di gg. 15, come previsto dal Decr. Leg.vo
 259/2003); l’art. 6 sarebbe parimenti illegittimo in quanto imporrebbe 
di adeguare gli impianti già esistenti alle sopravvenute disposizioni 
regolamentari, e costituirebbe altresì violazione delle competenze 
statali in materia.
In data 24 agosto 2012 si
 è costituito in giudizio il Comune di Valle di Maddaloni, contestando 
la fondatezza del gravame proposto da controparte, e concludendo per la 
sua reiezione.
Con ordinanza n. 
1230/2012 del 6.9.2012, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare 
avanzata dalla società ricorrente, sospendendo in via interinale 
l’efficacia degli atti oggetto di gravame.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente 
giudizio è l’atto con cui, a seguito della presentazione, da parte della
 società ricorrente, di una istanza autorizzatoria ai sensi dell’art. 87
 Decr. Leg.vo 239/2003 (prot. n. 1257 del 16.3.2012) per l’installazione
 di un impianto di telefonia mobile alla via Sannitica, su terreno 
identificato catastalmente con la p.lla 5438 del foglio 8 (cod. sito CE 
4423), il Comune di Valle di Maddaloni ha, con nota prot. n. 2785 del 
12.6.2012, opposto un diniego fondato sulla seguente motivazione: 
<<-l -il="" -l="" 11="" 1="" 200="" 335="" 4="" 60="" a="" abitata="" abitativa="" ad="" adottare="" ai="" al="" all="" alta="" approvato="" art.="" assoluto="" c.s.="" campi="" circa="" classificata="" comunale="" comune="" con="" coniugare="" connessi="" corretto="" dal="" dalla="" dalle="" del="" delibera="" della="" densit="" di="" dista="" distanza="" divieto="" dovr="" e="" ed="" elettromagnetici="" esposizione="" eventuali="" fasce="" il="" impianti="" inferiore="" insediamento="" installare="" installazione="" interesse="" intervento="" km.="" l="" media="" mentre="" minimizzare="" ml.="" mt.="" n.="" nelle="" p.d.f.="" per="" piano="" popolazione="" prescrive="" previsto="" pubblico="" regolamento="" rischi="" s.p.="" territoriale="" una="" urbanistico="" vigente="" zona="" zone="">>.-l>
Oggetto di impugnazione 
sono, altresì, più prescrizioni del Regolamento Comunale per 
l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia 
mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione 
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e, tra 
queste, specificamente, l’art. 4 (laddove, tra l’altro, “è fatto divieto
 di installazione di impianti su ospedali, edifici adibiti a culto, 
strutture socio-sanitarie, strutture assistenziali, scuole ed asili 
nido, strutture sportive ed immobili di valore storico-architettonico e 
monumentale”, ed altresì è prescritto che “le aree con divieto assoluto 
alle installazioni sono: le zone a media ed alta densitàabitativa, le 
fasce di km. 1,0 dalle zone predette, le aree soggette a verde pubblico 
attrezzato”), poiché posto a base del diniego opposto.
Così sommariamente 
delineato l’oggetto del giudizio, è, in punto di diritto, opportuno 
porre in luce che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato 
sez. VI, n° 5044 del 17.10.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 1767 del 
21.4.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006; Cons. di Stato 
sez. VI, n° 4159 del 5.8.2005; T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 886 del 
6.11.2008; T.A.R. Basilicata n° 140 del 30.4.2008; T.A.R. 
Campania-Napoli n° 1890 del 4.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1480 del
 21.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 9325 del 25.6.2008), 
l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta 
compiutamente disciplinata, con normativa speciale, dall’art. 87 Decr. 
Leg.vo 259/2003, il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte, 
ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell’ambito di un unico 
procedimento (attivato dall’interessato con istanza di autorizzazione o 
D.I.A.); ed altresì come, sempre il citato art. 87, al co. 9 stabilisca 
che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al 
presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle 
caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono 
accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e
 della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al co. 
8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”, mentre al 
precedente co. 5 è precisato che “Il responsabile del procedimento può 
richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di 
ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione 
della documentazione prodotta. Il termine di cui al co. 9 inizia 
nuovamente a decorrere dal momento dell’intervenuta integrazione 
documentale”.
Altresì, va sottolineato 
come per giurisprudenza consolidata (cfr. T.A.R. Basilicata n° 633 del 
26.9.2008; T.A.R. Campania-Salerno n° 1942 del 16.6.2008; T.A.R. 
Sicilia-Catania n° 256 del 14.2.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1888 del
 12.3.2008; T.A.R. Veneto n° 1283 del 23.4.2007; T.A.R. Campania-Napoli 
n° 10647 del 20.12.2006) il nulla osta dell’ARPAC non condizioni il 
perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione 
soltanto precedere l’attivazione dell’impianto.
Ancora, va evidenziato 
come l’art. 86 co. 3° Decr. Leg.vo 259/2003 stabilisca che “Le 
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e
 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione 
primaria cui all’art. 16 co. 7 del D.P.R. 6.6.2001 n° 380, pur restando 
di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa
 vigente in materia”.
A tanto, va soggiunto 
che, con la propria ordinanza n° 1230/2012, questo Tribunale, 
nell’accogliere l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, si è 
così espresso: <
 
- ai sensi dell’art. 86 
co. 3 Decr. Leg.vo 259/2003, le infrastrutture di reti di 
telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di 
urbanizzazione primaria, per cui, oltre ad essere compatibili con 
qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti 
(dovendo essere capillare la relativa rete), sono soggette a 
procedimenti autorizzatori speciali, improntati a criteri di massima 
accelerazione ed efficienza, ed imperniati sugli istituti del 
silenzio-assenso e della Denunzia di Inizio Attività;
- l’inerzia del Comune 
nell’adozione del Regolamento per l’installazione delle strutture per 
radio-telecomunicazioni non può valere a bloccare sine die la 
realizzazione delle relative reti (dovendosi, in ogni caso, applicare i 
parametri previsti dalla vigente normazione primaria);
- l’art. 4 del 
Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli
 impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per
 la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici risulta illegittimo laddove pone limiti distanziali 
generici ed eterogenei alla localizzazione degli impianti di telefonia 
mobile, quali il divieto di installazione nelle zone a media e alta 
densità abitativa, nelle fasce di 1 km da tali zone, nonché nelle aree 
soggette a verde pubblico attrezzato (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 
7588 del 20.10.2010; Cons. di Stato sez. III, n. 4280 del 3.3.2010; 
Cons. di Stato sez. VI, n. 4056 del 19.6.2009; Cons. di Stato sez. VI, 
n. 3156 del 13.6.2007; T.A.R. Campania-Napoli n. 1721 del 3.4.2009; 
T.A.R. Campania-Napoli n. 3524 del 7.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli n. 
2702 del 22.3.2007);
- conseguentemente è 
illegittimo l’opposto diniego, su tali prescrizioni basato>>; e 
che tali affermazioni vanno ribadite anche nella presente sede, di 
definizione del merito del giudizio.
Invero, quanto al gravame
 avverso il diniego, va detto che è fondata la denuncia secondo cui 
l’assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della 
materia specifica non può frapporsi al rilascio dell’autorizzazione; 
posto che le norme di legge di riferimento, ovvero gli artt. 86 ed 87 
del d. l.vo n. 259/2003, sono inequivocamente ispirate a finalità 
acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete
 di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura 
strategica per lo sviluppo.
Esse non prevedono alcuna
 sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria; sospensione 
peraltro non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (fatta 
eccezione, beninteso, delle misure di salvaguardia in pendenza di 
approvazione dei piani regolatori, di cui alla L. 1902/1952) e 
palesemente contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e
 di continuità della funzione pubblica.
Del resto, se pur la 
pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, la giurisprudenza
 già da tempo ha escluso che la realizzazione degli impianti di che 
trattasi possa restare subordinata ad un espresso intervento 
pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo
 alla realizzazione della rete “considerato anche che le imprese 
resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto
 difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza 
di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi” 
(cfr., per tutte, T.A.R. Campania-Napoli, sezione settima, n° 4555 del 
22 aprile 2005 e n° 7596 del 13 settembre 2007).
L'orientamento cennato è 
condiviso dal Collegio: esso non comporta alcuna negazione del potere 
del Comune di regolamentare aspetti della materia (né diversamente 
potrebbe essere in presenza del disposto di cui all'art. 8, comma 6, 
della legge quadro 22.2.2001, n. 36), e neppure nega la sussistenza, 
nelle more dell'adozione del regolamento dei poteri sostanziali previsti
 dalla normativa di riferimento. Del resto, in tali sensi si è 
pronunciato anche il giudice di appello secondo cui “Non preclude, 
dunque, l'assentibilità dell'intervento l'assenza di una disciplina 
specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare 
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici …” (cfr., in 
tal senso, Cons. Stato, sez. VI, n° 1767 del 21 aprile 2008).
Altresì, sono fondate le 
censure prospettate dalla società ricorrente riferibili, oltre che 
all’opposto diniego, anche all’art. 4 del Regolamento Comunale in esso 
richiamato (laddove quest’ultimo stabilisce limiti generici e 
generalizzati all’installazione delle SRB).
In particolare, risulta 
illegittima la prescrizione dell’art. 4 del Regolamento comunale per 
l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni, che 
recita: “le aree con divieto assoluto alle installazioni sono: le zone a
 media ed alta densità abitativa, le fasce di km. 1,0 dalle zone 
predette, le aree soggette a verde pubblico attrezzato”. Invero, come 
ripetutamente statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. 
di Stato sez. III, parere n° 4280 del 3.3.2010; Cons. di Stato sez. VI, 
n° 4056 del 19.6.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 3735 del 21.6.2006; 
Cons. di Stato sez. IV, n° 450 del 14.2.2005; T.A.R. Trentino Alto Adige
 n° 160 dell’11.6.2010; T.A.R. Campania-Napoli n° 1721 del 3.4.2009; 
T.A.R. Campania-Napoli n° 3524 del 7.5.2008; T.A.R. Toscana n° 2686 del 
19.9.2007), ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, 
l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o 
divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa 
localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò 
specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare 
aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze
 sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al Comune è 
consentito solo (ai sensi dell’art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare 
“il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” e, 
dettare prescrizioni volte a “minimizzare l'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici”: ma, diversamente, con la 
prescrizione regolamentare in esame risulta posto un divieto 
generalizzato di installazione delle strutture di telefonia mobile 
(nonostante la loro compatibilità con tutte le zone omogenee comunali, 
stante la loro assimilazione, ai sensi dell’art. 86 Decr. Leg.vo 
259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria), che, in assenza di una
 chiara e diversa ragione giustificativa, risulta palesemente volto alla
 tutela della salute umana.
Quindi l’art. 4 in 
commento risulta illegittimo, e va annullato in parte qua (con 
conseguente illegittimità del diniego reso in base ad esso).
Analogo discorso va fatto
 riguardo alla preclusione derivante da una distanza inferiore a mt. 
60,00 dalla S.P. 335: trattandosi di opere assimilate alle 
infrastrutture di urbanizzazione primaria, non è ipotizzabile che la 
realizzazione delle SRB debba rispettare i limiti dalle strade previsti 
per le ordinarie costruzioni edilizie (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n. 
1618 del 28.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n. 3433 del 14.3.2007).
Ulteriore profilo di 
illegittimità del diniego in discussione, va rinvenuto nella mancata 
previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 
adempimento cui il Comune di Valle di Maddaloni avrebbe dovuto 
provvedere in applicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 onde consentire 
l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale con la parte 
privata; e questa, in tale sede, ben avrebbe potuto effettuare deduzioni
 analoghe a quelle qui esaminate, così da poter determinare un diverso 
esito dl procedimento.
Quanto, poi, al gravame 
riguardante ulteriori prescrizioni sempre del Regolamento Comunale per 
l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia 
mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione 
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, va 
premesso che, in base ai principi generali in materia di condizioni 
dell’azione, pienamente applicabili al processo amministrativo e 
desumibili dall’art. 24, co. 1° della Costituzione ("Tutti possono agire
 in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") e 
dall’art. 100 c.p.c. ("Per proporre una domanda o per contraddire alla 
stessa è necessario avervi un interesse"), l’interesse processuale 
presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione 
concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e 
l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e 
soddisfare il medesimo interesse sostanziale (cfr, sul punto, l'ampia 
disamina di Tar Campania, sez. VII, n. 10641/2005).
Va, altresì, sottolineato
 che, per consolidato orientamento del giudice amministrativo, le norme 
regolamentari (ovvero quelle del tipo oggetto del gravame di cui 
trattasi) sono idonee a produrre attualità della lesione soggettiva solo
 ove incidano in via effettuale, diretta ed immediata, sulla posizione 
giuridica del privato interessato; il ché comporta che la loro immediata
 impugnabilità è ammessa allorché dette prescrizioni si presentino come 
immediatamente lesive della situazione giuridica del privato stesso e 
siano attualmente idonee, ancor prima dell'emanazione dell'atto 
applicativo, ad arrecargli un concreto pregiudizio (cfr., Cons. Stato, 
sez. IV, 28.3.2011, n. 1868; Cons. Stato, sez. V, 8.2.2005, n. 342; 
T.A.R. Basilicata, 16.12.2011, n. 614; T.A.R. Toscana, 6.11.2009, n. 
1586; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 9.5.2005, n. 772).
Ciò posto, va allora 
rilevato, quanto alla fattispecie in esame, che la circostanza che parte
 ricorrente abbia presentato una domanda autorizzatoria finalizzata 
all’installazione di un impianto di telefonia mobile nel Comune di Valle
 di Maddaloni, non è sufficiente a radicare l’interesse ad impugnare le 
previsioni regolamentari diverse dall’art. 4, posto che lo specifico 
atto applicativo contestualmente impugnato fa riferimento appunto 
soltanto a questo articolo per giustificare l’opposto diniego: quindi, 
la mera possibilità che le altre disposizioni possano ipoteticamente in 
futuro incidere negativamente sulla sfera giuridica della società 
ricorrente non appare idonea a determinare oggi il sorgere in capo ad 
essa di un interesse processuale in senso tecnico (cfr. anche, oltre le 
pronunce sopra cennate, Cons. Stato, sez. sesta, 16 novembre 2004, n. 
7502).
Pertanto, il proposto 
ricorso va accolto per quanto di ragione, e, conseguentemente, vanno 
annullati, il diniego di cui alla nota prot. n. 2785 del 12 giugno 2012 
del Comune di Valle di Maddaloni, nonché l’art. 4 del Regolamento 
Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti 
per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la 
minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici, nella sola parte richiamata nel diniego.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente 
pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Ericsson 
Telecomunicazioni s.p.a., lo accoglie per quanto di ragione, e, per 
l’effetto, annulla il provvedimento di diniego prot. n° 2785 del 
12.6.2012 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Valle
 di Maddaloni, nonché, in parte qua, il presupposto art. 4 del 
Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli
 impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per
 la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici.
Condanna il Comune 
resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese
 di giudizio, che liquida in complessivi €2.000,00, oltre accessori di 
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Referendario
L'ESTENSORE 
 | 
IL    PRESIDENTE 
 | 
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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