cabezal photo zcabezal_zps62d6d4ad.gif

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Más información


DIAS ONLINE

lunes, 29 de julio de 2013

En Italia la justicia prohibe la instalación de antenas celulares dentro de 1 Km de radios urbanos.

Enviado por
incansable luchador por calidad de vida y ecologia, este link es importante: 
http://linkis.com/lexambiente.it/elett/Foan

Elettrosmog.Illegittimità diniego installazione di SRB a meno di 1 Km dalle zone mediamente abitate

Giurisprudenza Amministrativa TAR

TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 2461, del 13 maggio 2013
Elettrosmog.Illegittimità diniego installazione di SRB a meno di 1 Km dalle zone mediamente abitate
Ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al Comune è consentito solo (ai sensi dell’art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” e, dettare prescrizioni volte a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici: ma, diversamente, con la prescrizione regolamentare in esame risulta posto un divieto generalizzato di installazione delle strutture di telefonia mobile, nonostante la loro compatibilità con tutte le zone omogenee comunali, stante la loro assimilazione, ai sensi dell’art. 86 D.Lgvo 259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria, che, in assenza di una chiara e diversa ragione giustificativa, risulta palesemente volto alla tutela della salute umana. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02461/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03349/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3349 dell’anno 2012, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. Maurizio Ghergo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza, con i quali è legalmente domiciliato presso la Segreteria del Tar Campania-Napoli;
contro
Comune di Valle di Maddaloni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pascarella, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al v.le Campi Flegrei n. 21, presso lo studio dell’avv. Loretana Rosso;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot.n. 2785 del 12 giugno 2012, di diniego dell’istanza autorizzatoria prot. n. 1257 del 16.3.2012, volta alla installazione di una SRB nel Comune di Valle di Maddaloni – cod. sito CE 4423 (diniego fondato sull’assunto che il Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 11/2012 vieterebbe l’installazione degli impianti a meno di Km. 1 dalle zone mediamente abitate, ed in quanto l’ente starebbe provvedendo all’adozione di uno specifico Piano di localizzazione);
- del presupposto Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e, specificamente, dell’art. 4, nonché della delibera di approvazione del Commissario Straordinario n° 11/2012;
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valle di Maddaloni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il presente ricorso, notificato il 5 luglio 2012 e depositato il successivo 18 luglio, la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., ha esposto:
- che essa società (in forza di specifico accordo intercorso con la H3G s.p.a., licenziataria del Ministero delle Comunicazioni per l’erogazione sul territorio nazionale del servizio pubblico di telefonia mobile con tecnologia UMTS) aveva presentato al Comune di Valle di Maddaloni, in data 16.3.2012, un’istanza autorizzatoria (acquisita al protocollo comunale con il n. 1257), ai sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, finalizzata, nel quadro della strutturazione di una autonoma rete radiomobile, alla realizzazione di un impianto per telecomunicazioni da ubicarsi alla via Sannitica, su lotto di terreno identificato catastalmente con la p.lla 5438 del foglio 8;
- che, con nota prot. n. 2785 datata 12 giugno 2012, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni aveva comunicato al reiezione della presentata istanza autorizzatoria con la seguente motivazione: “l’art. 4 del Regolamento approvato con delibera del C.S. n. 11/12 prescrive il divieto assoluto di installare impianti nelle fasce di km. 1,0 dalle zone a media ed alta densità abitativa mentre l’intervento dista circa ml. 200,00dalla zona abitata classificata B1 dal vigente P.d.F.; l’intervento è previsto ad una distanza inferiore a mt. 60,00 dalla S.P. 335 (zona D del P.d.F.); il Comune dovrà adottare il Piano di Installazione Comunale per coniugare l’interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare eventuali rischi connessi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato il diniego oppostole, in uno al presupposto Regolamento (e, specificamente, all’art. 4), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione di legge - illegittimità derivata, con particolare riferimento al Decr. Leg.vo 259/2003, alla L. 36/2001, alla normativa comunitaria, alla L. 241/1990 – eccesso di potere per violazione del principio di tipicità, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà: l’impugnato provvedimento, disponendo la sospensione di ogni autorizzazione in attesa dell’adozione di un Piano di localizzazione delle SRB, ostacolerebbe la realizzazione della rete nazionale di telefonia mobile voluta dalle disposizioni nazionali comunitarie; il Comune non potrebbe bloccare sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’adozione di un Regolamento che disciplini le installazioni in questione; il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ult. Comma della L. 36/2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non si potrebbe mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
2) violazione e falsa applicazione di legge - illegittimità derivata, con riferimento alla L.36/2001, ed in particolare agli artt. 7 e 8; al Decr. Leg.vo 259/2003, ed in particolare agli artt. 86, 87 e 93; alla L. 166/2002, ed in particolare all’art. 41; al D.P.C.M. 8.7.2003 – incompetenza – eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per sviamento, difetto di presupposti, carenza e difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento: l’impugnato provvedimento maschererebbe la volontà di intervenire sulla disciplina della salute dei cittadini, compito in ordine al quale il Comune sarebbe sprovvisto di competenze; il Comune non potrebbe, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edlizia-urbanistica, adottare misure costituenti nella sostanza una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato (ovvero introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata di persone, o al centro cittadino);
3) violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., anche con riferimento all’art. 10 bis; del Decr. Leg.vo 259/2003; della L. 36/2001 – illegittimità derivata – eccesso di potere per sviamento; difetto di istruttoria; illogicità; violazione del principio del giusto procedimento: nella fattispecie non sarebbe stato comunicato il dovuto preavviso di diniego;
4) violazione e falsa applicazione di legge - illegittimità derivata in relazione alla disciplina prevista dal Decr. Leg.vo 259/2003, con particolare riferimento agli artt. 4 e 86 e segg.; della L. 36/2001; del D.P.C.M 8.7.2003; degli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione – incompetenza- eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto di istruttoria e motivazione – nullità dell’art. 4 del Regolamento che prevede criteri distanziali e fasce di rispetto per l’installazione delle SRB, e conseguente nullità del provvedimento di diniego che si richiama allo stesso: l’impugnato diniego sarebbe illegittimo in quanto le richiamate disposizioni del Regolamento comunale costituirebbero illegittime limitazioni alla localizzazione (poiché fondate sulla base di criteri distanziali generici ed eterogenei); neppure il diniego avrebbe potuto essere giustificato in riferimento ad esigenze di tutela della salute della popolazione del Comune, essendo la materia della salute pubblica inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici riservata alla competenza dello Stato; neppure si porrebbe un problema di distanza da strade, rientrando le installazioni de quibus tra le opere di urbanizzazione primaria; il criterio localizzativo stabilito dal Comune non sarebbe neppure rispettoso dei principi di ragionevolezza e di equo contemperamento degli interessi pubblici in gioco, poiché, precludendo del tutto il posizionamento delle installazioni in questione nel centro abitato, renderebbe impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per telecomunicazioni;
5) IN ORDINE ALLADISCIPLINA GENERALE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.S. N. 11/12 – violazione e falsa applicazione della L. 36/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 8; violazione del D.P.C.M. 8.7.2003; violazione dell’art. 1 L. 59/1997 nonché del Decr. Leg.vo 112/1998; violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 con particolare riferimento agli artt. 4, 86 e segg.; violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 e succ. modif. e integraz.; violazione degli artt. 3, 41, 2 e 97 Costituzione – illegittimità deriva – incompetenza – eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta, nonché per difetto assoluto di istruttoria e motivazione: il codice delle comunicazioni elettroniche sarebbe stato emanato in attuazione di direttive comunitarie che, nella materia dell’installazione degli impianti di telecomunicazione, avrebbero stabilito, tra i criteri da seguire, quelli della semplificazione, della trasparenza, della non discriminazione e della tempestività; il potere regolamentare dei Comuni non potrebbe riguardare la tutela igienico-sanitaria, assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di inderogabili livelli massimi di esposizione; non sarebbe possibile per il Comune limitare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile solo in alcune zone del territorio (in particolare solo su aree pubbliche); il reale fine perseguito con il Regolamento del Comune di Valle di Maddaloni sarebbe quello della tutela della salute pubblica; l’art. 4 del Regolamento comunale porrebbe divieti di installazione illegittimi, in quanto generici ed eterogenei; l’art. 6 del Regolamento sarebbe pure illegittimo, in quanto richiedente il previo rilascio di un permesso di costruire per le SRB (mentre il titolo edilizio sarebbe assorbito nella autorizzazione ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003) e del parere ARPA (alla stregua della normativa generale invece necessario soltanto per l’attivazione degli impianti), nonché per il consentire la possibilità per l’ente pubblico di richiedere integrazioni documentali nel termine di gg. 30 (anziché di gg. 15, come previsto dal Decr. Leg.vo 259/2003); l’art. 6 sarebbe parimenti illegittimo in quanto imporrebbe di adeguare gli impianti già esistenti alle sopravvenute disposizioni regolamentari, e costituirebbe altresì violazione delle competenze statali in materia.
In data 24 agosto 2012 si è costituito in giudizio il Comune di Valle di Maddaloni, contestando la fondatezza del gravame proposto da controparte, e concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n. 1230/2012 del 6.9.2012, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla società ricorrente, sospendendo in via interinale l’efficacia degli atti oggetto di gravame.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è l’atto con cui, a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, di una istanza autorizzatoria ai sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 239/2003 (prot. n. 1257 del 16.3.2012) per l’installazione di un impianto di telefonia mobile alla via Sannitica, su terreno identificato catastalmente con la p.lla 5438 del foglio 8 (cod. sito CE 4423), il Comune di Valle di Maddaloni ha, con nota prot. n. 2785 del 12.6.2012, opposto un diniego fondato sulla seguente motivazione: <<-l -il="" -l="" 11="" 1="" 200="" 335="" 4="" 60="" a="" abitata="" abitativa="" ad="" adottare="" ai="" al="" all="" alta="" approvato="" art.="" assoluto="" c.s.="" campi="" circa="" classificata="" comunale="" comune="" con="" coniugare="" connessi="" corretto="" dal="" dalla="" dalle="" del="" delibera="" della="" densit="" di="" dista="" distanza="" divieto="" dovr="" e="" ed="" elettromagnetici="" esposizione="" eventuali="" fasce="" il="" impianti="" inferiore="" insediamento="" installare="" installazione="" interesse="" intervento="" km.="" l="" media="" mentre="" minimizzare="" ml.="" mt.="" n.="" nelle="" p.d.f.="" per="" piano="" popolazione="" prescrive="" previsto="" pubblico="" regolamento="" rischi="" s.p.="" territoriale="" una="" urbanistico="" vigente="" zona="" zone="">>.
Oggetto di impugnazione sono, altresì, più prescrizioni del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e, tra queste, specificamente, l’art. 4 (laddove, tra l’altro, “è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, edifici adibiti a culto, strutture socio-sanitarie, strutture assistenziali, scuole ed asili nido, strutture sportive ed immobili di valore storico-architettonico e monumentale”, ed altresì è prescritto che “le aree con divieto assoluto alle installazioni sono: le zone a media ed alta densitàabitativa, le fasce di km. 1,0 dalle zone predette, le aree soggette a verde pubblico attrezzato”), poiché posto a base del diniego opposto.
Così sommariamente delineato l’oggetto del giudizio, è, in punto di diritto, opportuno porre in luce che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 5044 del 17.10.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 1767 del 21.4.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006; Cons. di Stato sez. VI, n° 4159 del 5.8.2005; T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 886 del 6.11.2008; T.A.R. Basilicata n° 140 del 30.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1890 del 4.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1480 del 21.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 9325 del 25.6.2008), l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta compiutamente disciplinata, con normativa speciale, dall’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte, ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell’ambito di un unico procedimento (attivato dall’interessato con istanza di autorizzazione o D.I.A.); ed altresì come, sempre il citato art. 87, al co. 9 stabilisca che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al co. 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”, mentre al precedente co. 5 è precisato che “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al co. 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’intervenuta integrazione documentale”.
Altresì, va sottolineato come per giurisprudenza consolidata (cfr. T.A.R. Basilicata n° 633 del 26.9.2008; T.A.R. Campania-Salerno n° 1942 del 16.6.2008; T.A.R. Sicilia-Catania n° 256 del 14.2.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1888 del 12.3.2008; T.A.R. Veneto n° 1283 del 23.4.2007; T.A.R. Campania-Napoli n° 10647 del 20.12.2006) il nulla osta dell’ARPAC non condizioni il perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione soltanto precedere l’attivazione dell’impianto.
Ancora, va evidenziato come l’art. 86 co. 3° Decr. Leg.vo 259/2003 stabilisca che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all’art. 16 co. 7 del D.P.R. 6.6.2001 n° 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”.
A tanto, va soggiunto che, con la propria ordinanza n° 1230/2012, questo Tribunale, nell’accogliere l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, si è così espresso: <
- ai sensi dell’art. 86 co. 3 Decr. Leg.vo 259/2003, le infrastrutture di reti di telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, per cui, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti (dovendo essere capillare la relativa rete), sono soggette a procedimenti autorizzatori speciali, improntati a criteri di massima accelerazione ed efficienza, ed imperniati sugli istituti del silenzio-assenso e della Denunzia di Inizio Attività;
- l’inerzia del Comune nell’adozione del Regolamento per l’installazione delle strutture per radio-telecomunicazioni non può valere a bloccare sine die la realizzazione delle relative reti (dovendosi, in ogni caso, applicare i parametri previsti dalla vigente normazione primaria);
- l’art. 4 del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici risulta illegittimo laddove pone limiti distanziali generici ed eterogenei alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, quali il divieto di installazione nelle zone a media e alta densità abitativa, nelle fasce di 1 km da tali zone, nonché nelle aree soggette a verde pubblico attrezzato (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 7588 del 20.10.2010; Cons. di Stato sez. III, n. 4280 del 3.3.2010; Cons. di Stato sez. VI, n. 4056 del 19.6.2009; Cons. di Stato sez. VI, n. 3156 del 13.6.2007; T.A.R. Campania-Napoli n. 1721 del 3.4.2009; T.A.R. Campania-Napoli n. 3524 del 7.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli n. 2702 del 22.3.2007);
- conseguentemente è illegittimo l’opposto diniego, su tali prescrizioni basato>>; e che tali affermazioni vanno ribadite anche nella presente sede, di definizione del merito del giudizio.
Invero, quanto al gravame avverso il diniego, va detto che è fondata la denuncia secondo cui l’assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della materia specifica non può frapporsi al rilascio dell’autorizzazione; posto che le norme di legge di riferimento, ovvero gli artt. 86 ed 87 del d. l.vo n. 259/2003, sono inequivocamente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo.
Esse non prevedono alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria; sospensione peraltro non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (fatta eccezione, beninteso, delle misure di salvaguardia in pendenza di approvazione dei piani regolatori, di cui alla L. 1902/1952) e palesemente contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica.
Del resto, se pur la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, la giurisprudenza già da tempo ha escluso che la realizzazione degli impianti di che trattasi possa restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete “considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi” (cfr., per tutte, T.A.R. Campania-Napoli, sezione settima, n° 4555 del 22 aprile 2005 e n° 7596 del 13 settembre 2007).
L'orientamento cennato è condiviso dal Collegio: esso non comporta alcuna negazione del potere del Comune di regolamentare aspetti della materia (né diversamente potrebbe essere in presenza del disposto di cui all'art. 8, comma 6, della legge quadro 22.2.2001, n. 36), e neppure nega la sussistenza, nelle more dell'adozione del regolamento dei poteri sostanziali previsti dalla normativa di riferimento. Del resto, in tali sensi si è pronunciato anche il giudice di appello secondo cui “Non preclude, dunque, l'assentibilità dell'intervento l'assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici …” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, n° 1767 del 21 aprile 2008).
Altresì, sono fondate le censure prospettate dalla società ricorrente riferibili, oltre che all’opposto diniego, anche all’art. 4 del Regolamento Comunale in esso richiamato (laddove quest’ultimo stabilisce limiti generici e generalizzati all’installazione delle SRB).
In particolare, risulta illegittima la prescrizione dell’art. 4 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni, che recita: “le aree con divieto assoluto alle installazioni sono: le zone a media ed alta densità abitativa, le fasce di km. 1,0 dalle zone predette, le aree soggette a verde pubblico attrezzato”. Invero, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato sez. III, parere n° 4280 del 3.3.2010; Cons. di Stato sez. VI, n° 4056 del 19.6.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 3735 del 21.6.2006; Cons. di Stato sez. IV, n° 450 del 14.2.2005; T.A.R. Trentino Alto Adige n° 160 dell’11.6.2010; T.A.R. Campania-Napoli n° 1721 del 3.4.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 3524 del 7.5.2008; T.A.R. Toscana n° 2686 del 19.9.2007), ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al Comune è consentito solo (ai sensi dell’art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” e, dettare prescrizioni volte a “minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”: ma, diversamente, con la prescrizione regolamentare in esame risulta posto un divieto generalizzato di installazione delle strutture di telefonia mobile (nonostante la loro compatibilità con tutte le zone omogenee comunali, stante la loro assimilazione, ai sensi dell’art. 86 Decr. Leg.vo 259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria), che, in assenza di una chiara e diversa ragione giustificativa, risulta palesemente volto alla tutela della salute umana.
Quindi l’art. 4 in commento risulta illegittimo, e va annullato in parte qua (con conseguente illegittimità del diniego reso in base ad esso).
Analogo discorso va fatto riguardo alla preclusione derivante da una distanza inferiore a mt. 60,00 dalla S.P. 335: trattandosi di opere assimilate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria, non è ipotizzabile che la realizzazione delle SRB debba rispettare i limiti dalle strade previsti per le ordinarie costruzioni edilizie (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n. 1618 del 28.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n. 3433 del 14.3.2007).
Ulteriore profilo di illegittimità del diniego in discussione, va rinvenuto nella mancata previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; adempimento cui il Comune di Valle di Maddaloni avrebbe dovuto provvedere in applicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 onde consentire l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale con la parte privata; e questa, in tale sede, ben avrebbe potuto effettuare deduzioni analoghe a quelle qui esaminate, così da poter determinare un diverso esito dl procedimento.
Quanto, poi, al gravame riguardante ulteriori prescrizioni sempre del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, va premesso che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, pienamente applicabili al processo amministrativo e desumibili dall’art. 24, co. 1° della Costituzione ("Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") e dall’art. 100 c.p.c. ("Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse"), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (cfr, sul punto, l'ampia disamina di Tar Campania, sez. VII, n. 10641/2005).
Va, altresì, sottolineato che, per consolidato orientamento del giudice amministrativo, le norme regolamentari (ovvero quelle del tipo oggetto del gravame di cui trattasi) sono idonee a produrre attualità della lesione soggettiva solo ove incidano in via effettuale, diretta ed immediata, sulla posizione giuridica del privato interessato; il ché comporta che la loro immediata impugnabilità è ammessa allorché dette prescrizioni si presentino come immediatamente lesive della situazione giuridica del privato stesso e siano attualmente idonee, ancor prima dell'emanazione dell'atto applicativo, ad arrecargli un concreto pregiudizio (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 28.3.2011, n. 1868; Cons. Stato, sez. V, 8.2.2005, n. 342; T.A.R. Basilicata, 16.12.2011, n. 614; T.A.R. Toscana, 6.11.2009, n. 1586; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 9.5.2005, n. 772).
Ciò posto, va allora rilevato, quanto alla fattispecie in esame, che la circostanza che parte ricorrente abbia presentato una domanda autorizzatoria finalizzata all’installazione di un impianto di telefonia mobile nel Comune di Valle di Maddaloni, non è sufficiente a radicare l’interesse ad impugnare le previsioni regolamentari diverse dall’art. 4, posto che lo specifico atto applicativo contestualmente impugnato fa riferimento appunto soltanto a questo articolo per giustificare l’opposto diniego: quindi, la mera possibilità che le altre disposizioni possano ipoteticamente in futuro incidere negativamente sulla sfera giuridica della società ricorrente non appare idonea a determinare oggi il sorgere in capo ad essa di un interesse processuale in senso tecnico (cfr. anche, oltre le pronunce sopra cennate, Cons. Stato, sez. sesta, 16 novembre 2004, n. 7502).
Pertanto, il proposto ricorso va accolto per quanto di ragione, e, conseguentemente, vanno annullati, il diniego di cui alla nota prot. n. 2785 del 12 giugno 2012 del Comune di Valle di Maddaloni, nonché l’art. 4 del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nella sola parte richiamata nel diniego.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., lo accoglie per quanto di ragione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego prot. n° 2785 del 12.6.2012 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni, nonché, in parte qua, il presupposto art. 4 del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Condanna il Comune resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Referendario






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

papelitos

Photobucket

Vistas de página en total

Entradas populares

SACAMELOS***

agrandar para ver y leer las caricaturas son imperdibles.

mis paginas web, Scrips, musica , animaciones y videos

LISTADO DE PAGINAS WEB SUBIDAS HASTA EL MOMENTO.
Ir con INTERNET EXPLORER SOLAMENTE PARA VER Y OIR LOS SCRIPS:
VIDEOS