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Elettrosmog.Illegittimità diniego installazione di SRB a meno di 1 Km dalle zone mediamente abitate
Giurisprudenza Amministrativa TAR

Elettrosmog.Illegittimità diniego installazione di SRB a meno di 1 Km dalle zone mediamente abitate
Ai Comuni non spetta disciplinare, nei
loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con
limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una
diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e
ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare
aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte
esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al
Comune è consentito solo (ai sensi dell’art. 8 co. 6 L. 35/2001)
regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti” e, dettare prescrizioni volte a minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici: ma, diversamente, con la
prescrizione regolamentare in esame risulta posto un divieto
generalizzato di installazione delle strutture di telefonia mobile,
nonostante la loro compatibilità con tutte le zone omogenee comunali,
stante la loro assimilazione, ai sensi dell’art. 86 D.Lgvo 259/2003,
alle opere di urbanizzazione primaria, che, in assenza di una chiara e
diversa ragione giustificativa, risulta palesemente volto alla tutela
della salute umana. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02461/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03349/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3349 dell’anno 2012, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. Maurizio Ghergo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza, con i quali è legalmente domiciliato presso la Segreteria del Tar Campania-Napoli;
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. Maurizio Ghergo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza, con i quali è legalmente domiciliato presso la Segreteria del Tar Campania-Napoli;
contro
Comune di Valle di
Maddaloni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Pascarella, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli,
al v.le Campi Flegrei n. 21, presso lo studio dell’avv. Loretana Rosso;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot.n. 2785
del 12 giugno 2012, di diniego dell’istanza autorizzatoria prot. n.
1257 del 16.3.2012, volta alla installazione di una SRB nel Comune di
Valle di Maddaloni – cod. sito CE 4423 (diniego fondato sull’assunto che
il Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.
11/2012 vieterebbe l’installazione degli impianti a meno di Km. 1 dalle
zone mediamente abitate, ed in quanto l’ente starebbe provvedendo
all’adozione di uno specifico Piano di localizzazione);
- del presupposto
Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per
la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, e, specificamente, dell’art. 4, nonché della delibera
di approvazione del Commissario Straordinario n° 11/2012;
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valle di Maddaloni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso,
notificato il 5 luglio 2012 e depositato il successivo 18 luglio, la
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., ha esposto:
- che essa società (in
forza di specifico accordo intercorso con la H3G s.p.a., licenziataria
del Ministero delle Comunicazioni per l’erogazione sul territorio
nazionale del servizio pubblico di telefonia mobile con tecnologia UMTS)
aveva presentato al Comune di Valle di Maddaloni, in data 16.3.2012,
un’istanza autorizzatoria (acquisita al protocollo comunale con il n.
1257), ai sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, finalizzata, nel
quadro della strutturazione di una autonoma rete radiomobile, alla
realizzazione di un impianto per telecomunicazioni da ubicarsi alla via
Sannitica, su lotto di terreno identificato catastalmente con la p.lla
5438 del foglio 8;
- che, con nota prot. n.
2785 datata 12 giugno 2012, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune
di Valle di Maddaloni aveva comunicato al reiezione della presentata
istanza autorizzatoria con la seguente motivazione: “l’art. 4 del
Regolamento approvato con delibera del C.S. n. 11/12 prescrive il
divieto assoluto di installare impianti nelle fasce di km. 1,0 dalle
zone a media ed alta densità abitativa mentre l’intervento dista circa
ml. 200,00dalla zona abitata classificata B1 dal vigente P.d.F.;
l’intervento è previsto ad una distanza inferiore a mt. 60,00 dalla S.P.
335 (zona D del P.d.F.); il Comune dovrà adottare il Piano di
Installazione Comunale per coniugare l’interesse pubblico al corretto
insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare eventuali rischi
connessi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Tanto esposto, la società
ricorrente ha impugnato il diniego oppostole, in uno al presupposto
Regolamento (e, specificamente, all’art. 4), chiedendone l’annullamento
per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa
applicazione di legge - illegittimità derivata, con particolare
riferimento al Decr. Leg.vo 259/2003, alla L. 36/2001, alla normativa
comunitaria, alla L. 241/1990 – eccesso di potere per violazione del
principio di tipicità, sviamento, illogicità manifesta,
contraddittorietà: l’impugnato provvedimento, disponendo la sospensione
di ogni autorizzazione in attesa dell’adozione di un Piano di
localizzazione delle SRB, ostacolerebbe la realizzazione della rete
nazionale di telefonia mobile voluta dalle disposizioni nazionali
comunitarie; il Comune non potrebbe bloccare sine die la realizzazione
degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’adozione di un
Regolamento che disciplini le installazioni in questione; il potere
regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ult. Comma
della L. 36/2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non si
potrebbe mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli
abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e
87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
2) violazione e falsa
applicazione di legge - illegittimità derivata, con riferimento alla
L.36/2001, ed in particolare agli artt. 7 e 8; al Decr. Leg.vo 259/2003,
ed in particolare agli artt. 86, 87 e 93; alla L. 166/2002, ed in
particolare all’art. 41; al D.P.C.M. 8.7.2003 – incompetenza – eccesso
di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per
sviamento, difetto di presupposti, carenza e difetto di istruttoria,
violazione del giusto procedimento: l’impugnato provvedimento
maschererebbe la volontà di intervenire sulla disciplina della salute
dei cittadini, compito in ordine al quale il Comune sarebbe sprovvisto
di competenze; il Comune non potrebbe, mediante il formale utilizzo
degli strumenti di natura edlizia-urbanistica, adottare misure
costituenti nella sostanza una deroga ai limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici fissati dallo Stato (ovvero introdurre distanze fisse
da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla
permanenza prolungata di persone, o al centro cittadino);
3) violazione e falsa
applicazione della L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., anche con
riferimento all’art. 10 bis; del Decr. Leg.vo 259/2003; della L. 36/2001
– illegittimità derivata – eccesso di potere per sviamento; difetto di
istruttoria; illogicità; violazione del principio del giusto
procedimento: nella fattispecie non sarebbe stato comunicato il dovuto
preavviso di diniego;
4) violazione e falsa
applicazione di legge - illegittimità derivata in relazione alla
disciplina prevista dal Decr. Leg.vo 259/2003, con particolare
riferimento agli artt. 4 e 86 e segg.; della L. 36/2001; del D.P.C.M
8.7.2003; degli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione – incompetenza-
eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta; difetto
di istruttoria e motivazione – nullità dell’art. 4 del Regolamento che
prevede criteri distanziali e fasce di rispetto per l’installazione
delle SRB, e conseguente nullità del provvedimento di diniego che si
richiama allo stesso: l’impugnato diniego sarebbe illegittimo in quanto
le richiamate disposizioni del Regolamento comunale costituirebbero
illegittime limitazioni alla localizzazione (poiché fondate sulla base
di criteri distanziali generici ed eterogenei); neppure il diniego
avrebbe potuto essere giustificato in riferimento ad esigenze di tutela
della salute della popolazione del Comune, essendo la materia della
salute pubblica inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici
riservata alla competenza dello Stato; neppure si porrebbe un problema
di distanza da strade, rientrando le installazioni de quibus tra le
opere di urbanizzazione primaria; il criterio localizzativo stabilito
dal Comune non sarebbe neppure rispettoso dei principi di ragionevolezza
e di equo contemperamento degli interessi pubblici in gioco, poiché,
precludendo del tutto il posizionamento delle installazioni in questione
nel centro abitato, renderebbe impossibile la realizzazione di una rete
completa di infrastrutture per telecomunicazioni;
5) IN ORDINE
ALLADISCIPLINA GENERALE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.S.
N. 11/12 – violazione e falsa applicazione della L. 36/2001, con
particolare riferimento agli artt. 4 e 8; violazione del D.P.C.M.
8.7.2003; violazione dell’art. 1 L. 59/1997 nonché del Decr. Leg.vo
112/1998; violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 con
particolare riferimento agli artt. 4, 86 e segg.; violazione e falsa
applicazione della L. 241/1990 e succ. modif. e integraz.; violazione
degli artt. 3, 41, 2 e 97 Costituzione – illegittimità deriva –
incompetenza – eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed
illogicità manifesta, nonché per difetto assoluto di istruttoria e
motivazione: il codice delle comunicazioni elettroniche sarebbe stato
emanato in attuazione di direttive comunitarie che, nella materia
dell’installazione degli impianti di telecomunicazione, avrebbero
stabilito, tra i criteri da seguire, quelli della semplificazione, della
trasparenza, della non discriminazione e della tempestività; il potere
regolamentare dei Comuni non potrebbe riguardare la tutela
igienico-sanitaria, assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato,
di inderogabili livelli massimi di esposizione; non sarebbe possibile
per il Comune limitare la localizzazione degli impianti di telefonia
mobile solo in alcune zone del territorio (in particolare solo su aree
pubbliche); il reale fine perseguito con il Regolamento del Comune di
Valle di Maddaloni sarebbe quello della tutela della salute pubblica;
l’art. 4 del Regolamento comunale porrebbe divieti di installazione
illegittimi, in quanto generici ed eterogenei; l’art. 6 del Regolamento
sarebbe pure illegittimo, in quanto richiedente il previo rilascio di un
permesso di costruire per le SRB (mentre il titolo edilizio sarebbe
assorbito nella autorizzazione ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003) e del
parere ARPA (alla stregua della normativa generale invece necessario
soltanto per l’attivazione degli impianti), nonché per il consentire la
possibilità per l’ente pubblico di richiedere integrazioni documentali
nel termine di gg. 30 (anziché di gg. 15, come previsto dal Decr. Leg.vo
259/2003); l’art. 6 sarebbe parimenti illegittimo in quanto imporrebbe
di adeguare gli impianti già esistenti alle sopravvenute disposizioni
regolamentari, e costituirebbe altresì violazione delle competenze
statali in materia.
In data 24 agosto 2012 si
è costituito in giudizio il Comune di Valle di Maddaloni, contestando
la fondatezza del gravame proposto da controparte, e concludendo per la
sua reiezione.
Con ordinanza n.
1230/2012 del 6.9.2012, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare
avanzata dalla società ricorrente, sospendendo in via interinale
l’efficacia degli atti oggetto di gravame.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente
giudizio è l’atto con cui, a seguito della presentazione, da parte della
società ricorrente, di una istanza autorizzatoria ai sensi dell’art. 87
Decr. Leg.vo 239/2003 (prot. n. 1257 del 16.3.2012) per l’installazione
di un impianto di telefonia mobile alla via Sannitica, su terreno
identificato catastalmente con la p.lla 5438 del foglio 8 (cod. sito CE
4423), il Comune di Valle di Maddaloni ha, con nota prot. n. 2785 del
12.6.2012, opposto un diniego fondato sulla seguente motivazione:
<<-l -il="" -l="" 11="" 1="" 200="" 335="" 4="" 60="" a="" abitata="" abitativa="" ad="" adottare="" ai="" al="" all="" alta="" approvato="" art.="" assoluto="" c.s.="" campi="" circa="" classificata="" comunale="" comune="" con="" coniugare="" connessi="" corretto="" dal="" dalla="" dalle="" del="" delibera="" della="" densit="" di="" dista="" distanza="" divieto="" dovr="" e="" ed="" elettromagnetici="" esposizione="" eventuali="" fasce="" il="" impianti="" inferiore="" insediamento="" installare="" installazione="" interesse="" intervento="" km.="" l="" media="" mentre="" minimizzare="" ml.="" mt.="" n.="" nelle="" p.d.f.="" per="" piano="" popolazione="" prescrive="" previsto="" pubblico="" regolamento="" rischi="" s.p.="" territoriale="" una="" urbanistico="" vigente="" zona="" zone="">>.
Oggetto di impugnazione
sono, altresì, più prescrizioni del Regolamento Comunale per
l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia
mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e, tra
queste, specificamente, l’art. 4 (laddove, tra l’altro, “è fatto divieto
di installazione di impianti su ospedali, edifici adibiti a culto,
strutture socio-sanitarie, strutture assistenziali, scuole ed asili
nido, strutture sportive ed immobili di valore storico-architettonico e
monumentale”, ed altresì è prescritto che “le aree con divieto assoluto
alle installazioni sono: le zone a media ed alta densitàabitativa, le
fasce di km. 1,0 dalle zone predette, le aree soggette a verde pubblico
attrezzato”), poiché posto a base del diniego opposto.
Così sommariamente
delineato l’oggetto del giudizio, è, in punto di diritto, opportuno
porre in luce che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato
sez. VI, n° 5044 del 17.10.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 1767 del
21.4.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006; Cons. di Stato
sez. VI, n° 4159 del 5.8.2005; T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 886 del
6.11.2008; T.A.R. Basilicata n° 140 del 30.4.2008; T.A.R.
Campania-Napoli n° 1890 del 4.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1480 del
21.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 9325 del 25.6.2008),
l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta
compiutamente disciplinata, con normativa speciale, dall’art. 87 Decr.
Leg.vo 259/2003, il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte,
ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell’ambito di un unico
procedimento (attivato dall’interessato con istanza di autorizzazione o
D.I.A.); ed altresì come, sempre il citato art. 87, al co. 9 stabilisca
che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al
presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono
accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al co.
8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”, mentre al
precedente co. 5 è precisato che “Il responsabile del procedimento può
richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione
della documentazione prodotta. Il termine di cui al co. 9 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell’intervenuta integrazione
documentale”.
Altresì, va sottolineato
come per giurisprudenza consolidata (cfr. T.A.R. Basilicata n° 633 del
26.9.2008; T.A.R. Campania-Salerno n° 1942 del 16.6.2008; T.A.R.
Sicilia-Catania n° 256 del 14.2.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1888 del
12.3.2008; T.A.R. Veneto n° 1283 del 23.4.2007; T.A.R. Campania-Napoli
n° 10647 del 20.12.2006) il nulla osta dell’ARPAC non condizioni il
perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione
soltanto precedere l’attivazione dell’impianto.
Ancora, va evidenziato
come l’art. 86 co. 3° Decr. Leg.vo 259/2003 stabilisca che “Le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e
88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria cui all’art. 16 co. 7 del D.P.R. 6.6.2001 n° 380, pur restando
di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa
vigente in materia”.
A tanto, va soggiunto
che, con la propria ordinanza n° 1230/2012, questo Tribunale,
nell’accogliere l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, si è
così espresso: <
- ai sensi dell’art. 86
co. 3 Decr. Leg.vo 259/2003, le infrastrutture di reti di
telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di
urbanizzazione primaria, per cui, oltre ad essere compatibili con
qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti
(dovendo essere capillare la relativa rete), sono soggette a
procedimenti autorizzatori speciali, improntati a criteri di massima
accelerazione ed efficienza, ed imperniati sugli istituti del
silenzio-assenso e della Denunzia di Inizio Attività;
- l’inerzia del Comune
nell’adozione del Regolamento per l’installazione delle strutture per
radio-telecomunicazioni non può valere a bloccare sine die la
realizzazione delle relative reti (dovendosi, in ogni caso, applicare i
parametri previsti dalla vigente normazione primaria);
- l’art. 4 del
Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per
la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici risulta illegittimo laddove pone limiti distanziali
generici ed eterogenei alla localizzazione degli impianti di telefonia
mobile, quali il divieto di installazione nelle zone a media e alta
densità abitativa, nelle fasce di 1 km da tali zone, nonché nelle aree
soggette a verde pubblico attrezzato (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n.
7588 del 20.10.2010; Cons. di Stato sez. III, n. 4280 del 3.3.2010;
Cons. di Stato sez. VI, n. 4056 del 19.6.2009; Cons. di Stato sez. VI,
n. 3156 del 13.6.2007; T.A.R. Campania-Napoli n. 1721 del 3.4.2009;
T.A.R. Campania-Napoli n. 3524 del 7.5.2008; T.A.R. Campania-Napoli n.
2702 del 22.3.2007);
- conseguentemente è
illegittimo l’opposto diniego, su tali prescrizioni basato>>; e
che tali affermazioni vanno ribadite anche nella presente sede, di
definizione del merito del giudizio.
Invero, quanto al gravame
avverso il diniego, va detto che è fondata la denuncia secondo cui
l’assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della
materia specifica non può frapporsi al rilascio dell’autorizzazione;
posto che le norme di legge di riferimento, ovvero gli artt. 86 ed 87
del d. l.vo n. 259/2003, sono inequivocamente ispirate a finalità
acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete
di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura
strategica per lo sviluppo.
Esse non prevedono alcuna
sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria; sospensione
peraltro non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (fatta
eccezione, beninteso, delle misure di salvaguardia in pendenza di
approvazione dei piani regolatori, di cui alla L. 1902/1952) e
palesemente contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e
di continuità della funzione pubblica.
Del resto, se pur la
pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, la giurisprudenza
già da tempo ha escluso che la realizzazione degli impianti di che
trattasi possa restare subordinata ad un espresso intervento
pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo
alla realizzazione della rete “considerato anche che le imprese
resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto
difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza
di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi”
(cfr., per tutte, T.A.R. Campania-Napoli, sezione settima, n° 4555 del
22 aprile 2005 e n° 7596 del 13 settembre 2007).
L'orientamento cennato è
condiviso dal Collegio: esso non comporta alcuna negazione del potere
del Comune di regolamentare aspetti della materia (né diversamente
potrebbe essere in presenza del disposto di cui all'art. 8, comma 6,
della legge quadro 22.2.2001, n. 36), e neppure nega la sussistenza,
nelle more dell'adozione del regolamento dei poteri sostanziali previsti
dalla normativa di riferimento. Del resto, in tali sensi si è
pronunciato anche il giudice di appello secondo cui “Non preclude,
dunque, l'assentibilità dell'intervento l'assenza di una disciplina
specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici …” (cfr., in
tal senso, Cons. Stato, sez. VI, n° 1767 del 21 aprile 2008).
Altresì, sono fondate le
censure prospettate dalla società ricorrente riferibili, oltre che
all’opposto diniego, anche all’art. 4 del Regolamento Comunale in esso
richiamato (laddove quest’ultimo stabilisce limiti generici e
generalizzati all’installazione delle SRB).
In particolare, risulta
illegittima la prescrizione dell’art. 4 del Regolamento comunale per
l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni, che
recita: “le aree con divieto assoluto alle installazioni sono: le zone a
media ed alta densità abitativa, le fasce di km. 1,0 dalle zone
predette, le aree soggette a verde pubblico attrezzato”. Invero, come
ripetutamente statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.
di Stato sez. III, parere n° 4280 del 3.3.2010; Cons. di Stato sez. VI,
n° 4056 del 19.6.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 3735 del 21.6.2006;
Cons. di Stato sez. IV, n° 450 del 14.2.2005; T.A.R. Trentino Alto Adige
n° 160 dell’11.6.2010; T.A.R. Campania-Napoli n° 1721 del 3.4.2009;
T.A.R. Campania-Napoli n° 3524 del 7.5.2008; T.A.R. Toscana n° 2686 del
19.9.2007), ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti,
l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o
divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa
localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò
specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare
aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze
sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al Comune è
consentito solo (ai sensi dell’art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare
“il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” e,
dettare prescrizioni volte a “minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici”: ma, diversamente, con la
prescrizione regolamentare in esame risulta posto un divieto
generalizzato di installazione delle strutture di telefonia mobile
(nonostante la loro compatibilità con tutte le zone omogenee comunali,
stante la loro assimilazione, ai sensi dell’art. 86 Decr. Leg.vo
259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria), che, in assenza di una
chiara e diversa ragione giustificativa, risulta palesemente volto alla
tutela della salute umana.
Quindi l’art. 4 in
commento risulta illegittimo, e va annullato in parte qua (con
conseguente illegittimità del diniego reso in base ad esso).
Analogo discorso va fatto
riguardo alla preclusione derivante da una distanza inferiore a mt.
60,00 dalla S.P. 335: trattandosi di opere assimilate alle
infrastrutture di urbanizzazione primaria, non è ipotizzabile che la
realizzazione delle SRB debba rispettare i limiti dalle strade previsti
per le ordinarie costruzioni edilizie (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n.
1618 del 28.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n. 3433 del 14.3.2007).
Ulteriore profilo di
illegittimità del diniego in discussione, va rinvenuto nella mancata
previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
adempimento cui il Comune di Valle di Maddaloni avrebbe dovuto
provvedere in applicazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 onde consentire
l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale con la parte
privata; e questa, in tale sede, ben avrebbe potuto effettuare deduzioni
analoghe a quelle qui esaminate, così da poter determinare un diverso
esito dl procedimento.
Quanto, poi, al gravame
riguardante ulteriori prescrizioni sempre del Regolamento Comunale per
l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia
mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, va
premesso che, in base ai principi generali in materia di condizioni
dell’azione, pienamente applicabili al processo amministrativo e
desumibili dall’art. 24, co. 1° della Costituzione ("Tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") e
dall’art. 100 c.p.c. ("Per proporre una domanda o per contraddire alla
stessa è necessario avervi un interesse"), l’interesse processuale
presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione
concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e
l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e
soddisfare il medesimo interesse sostanziale (cfr, sul punto, l'ampia
disamina di Tar Campania, sez. VII, n. 10641/2005).
Va, altresì, sottolineato
che, per consolidato orientamento del giudice amministrativo, le norme
regolamentari (ovvero quelle del tipo oggetto del gravame di cui
trattasi) sono idonee a produrre attualità della lesione soggettiva solo
ove incidano in via effettuale, diretta ed immediata, sulla posizione
giuridica del privato interessato; il ché comporta che la loro immediata
impugnabilità è ammessa allorché dette prescrizioni si presentino come
immediatamente lesive della situazione giuridica del privato stesso e
siano attualmente idonee, ancor prima dell'emanazione dell'atto
applicativo, ad arrecargli un concreto pregiudizio (cfr., Cons. Stato,
sez. IV, 28.3.2011, n. 1868; Cons. Stato, sez. V, 8.2.2005, n. 342;
T.A.R. Basilicata, 16.12.2011, n. 614; T.A.R. Toscana, 6.11.2009, n.
1586; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 9.5.2005, n. 772).
Ciò posto, va allora
rilevato, quanto alla fattispecie in esame, che la circostanza che parte
ricorrente abbia presentato una domanda autorizzatoria finalizzata
all’installazione di un impianto di telefonia mobile nel Comune di Valle
di Maddaloni, non è sufficiente a radicare l’interesse ad impugnare le
previsioni regolamentari diverse dall’art. 4, posto che lo specifico
atto applicativo contestualmente impugnato fa riferimento appunto
soltanto a questo articolo per giustificare l’opposto diniego: quindi,
la mera possibilità che le altre disposizioni possano ipoteticamente in
futuro incidere negativamente sulla sfera giuridica della società
ricorrente non appare idonea a determinare oggi il sorgere in capo ad
essa di un interesse processuale in senso tecnico (cfr. anche, oltre le
pronunce sopra cennate, Cons. Stato, sez. sesta, 16 novembre 2004, n.
7502).
Pertanto, il proposto
ricorso va accolto per quanto di ragione, e, conseguentemente, vanno
annullati, il diniego di cui alla nota prot. n. 2785 del 12 giugno 2012
del Comune di Valle di Maddaloni, nonché l’art. 4 del Regolamento
Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti
per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la
minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, nella sola parte richiamata nel diniego.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente
pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Ericsson
Telecomunicazioni s.p.a., lo accoglie per quanto di ragione, e, per
l’effetto, annulla il provvedimento di diniego prot. n° 2785 del
12.6.2012 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Valle
di Maddaloni, nonché, in parte qua, il presupposto art. 4 del
Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per
la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
Condanna il Comune
resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese
di giudizio, che liquida in complessivi €2.000,00, oltre accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Referendario
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)